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O.P.C.M. 15/05/2007 n. 3589

2. Il personale della struttura commissariale è autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.

3. Al soggetto attuatore è corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 10% degli emolumenti in godimento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5 della presente ordinanza.

Art. 5.

1. Per la realizzazione degli interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede: quanto a euro 6.176.000,00, a valere sui fondi della delibera del Cipe n. 17 del 2003 e quanto a euro 12.911.422,00, a valere sui fondi della delibera del Cipe n. 84 del 2000 ricomprese nell'Accordo di Programma Quadro coordinato e integrato per il trasporto marittimo sottoscritto il 28 novembre 2005; quanto a euro 4.200.000,00 mediante utilizzo delle risorse finanziarie, di cui alla delibera Cipe n. 2 del 2006 - punto P - assegnati al Dipartimento della protezione civile per la realizzazione degli interventi per fronteggiare situazioni emergenziali nella Regione Siciliana; nonchè mediante eventuali ulteriori risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalità di cui alla presente ordinanza.

2. Le risorse di cui al comma 1 disponibili e non utilizzate sono trasferite su un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato all'uopo istituita secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il Capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione anche militare, determinandone il relativo compenso, nonchè ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 7.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile resta estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2007 Il Presidente: Prodi

 

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